Art. 70.
(Licenze agli internati).

      1. Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.
      2. Agli internati può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a quindici giorni; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a trenta giorni, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.
      3. Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse le licenze previste dal comma 1 dell'articolo 69.
      4. Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
      5. Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata, anche senza la revoca del regime di semilibertà.
      6. All'internato che rimane assente dall'istituto per oltre tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 68.